Descrizione
In questa sezione vanno pubblicati gli elenchi dei propri consulenti, indicando: gli estremi dell'atto di incarico il curriculum vitae i dati relativi allo svolgimento dell'incarico (l'oggetto, la durata, ecc.) i compensi, comunque denominati. I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. ATTENZIONE: dall'anno 2014 gli atti sono pubblicati in fondo all'elenco
L'Art. 15, comma 1 e 2 prevede che fermi gli obblighi di comunicazione ex articolo 17della legge n. 127/1997, le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza. Ai fini dell'efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 15, c. 1, 2
I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:
Art. 15, c. 1, lett. b), c), d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Link ministeriale per la consultazione:
PerlaPa